L’unica cosa certa è che non ci sono certezze. Che oggettivamente suona poco consolante, ma è la verità. Almeno per quel che riguarda la situazione dei biglietti aerei (ma vale grossomodo anche per quelli ferroviari e marittimi) non sfruttati per via dell’impossibilità di muoversi dovuta all'emergenza coronavirus che stiamo vivendo. Anche se i successivi decreti del Presidente del Consiglio, in parte già convertiti in legge, hanno deliberato in merito con relativa chiarezza, c’è comunque un sovrapporsi di legislazioni nazionali ed europee, di codici del turismo e codice civile, di legislazione ordinaria e legislazione d’emergenza che rischiano di far saltare il banco o portare a contenziosi senza fine. Aggiungete la quantità di situazioni specifiche che rende la casistica assai ampia e difficile da semplificare e la certezza diventa una chimera.
Dunque, se dovete farvi rimborsare un biglietto aereo non sfruttato per l'emergenza virus il consiglio principale che ci sentiamo di darvi è quello di rivolgervi direttamente alla compagnia con cui avete acquistato il biglietto, oppure all’agenzia viaggi o al tour operator tramite cui avete effettuato l’acquisto (anche se in questo secondo caso i tempi si allungheranno, perché l’agenzia a sua volta aspetta il rimborso dal vettore: dunque abbiate relativa pazienza, sono in parte nella vostra medesima situazione).
Ma andiamo alla fonte. Il
decreto legge 17 marzo 2020 n.18 ha introdotto con l’art. 88 disposizioni relative al rimborso dei contratti di soggiorno e dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici. Disposizioni che sono state meglio specificato con
il Cura Italia del 20 aprile, soprattutto per quel che viene esplicitato all’
articolo 88 bis (il testo completo lo trovate
qui). Potenzialmente, anche se al momento le restrizioni sono attive solo fino al 19 maggio, l’effetto del decreto copre un arco temporale che va «
dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell’intero territorio nazionale».
Le norme attualmente vigenti prevedono che i vettori (o anche le strutture alberghiere etc etc) possano procedere, a scelta, al rimborso o all’emissione di un voucher della durata di un anno. Anche se l’articolo 12 è esplicito circa la possibilità di scelta: «L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario». Per cui il pallino sembrerebbe tutto fuorché in mano ai viaggiatori. Tralasciando qui le specifiche relative a pacchetti turistici e hotel, pensiamo ai voli.
VOLI CANCELLATI DA PASSEGGERI O DA VETTORI: C'E' DIFFERENZA
Il
Centro europeo consumatori Italia è l’emanazione italiana dello sportello Ue per la tutela dei consumatori, istituito dalla Commissione Europea e cofinanziata dagli Stati Membri con il compito di informare i consumatori sui loro diritti, dunque una fonte attendibile, cui rimanda anche il sito dell’Enac, l’ente pubblico che regola l’aviazione civile e tutte le questioni relative al traffico aereo. Il Centro europea consumatori specifica (
qui) che c’è
una differenza netta se il volo è stato cancellato dal vettore o se è stato annullato dal passeggero per colpa di un qualsiasi motivo, per esempio perché i provvedimenti governativi emessi tra febbraio e marzo impediscono di partire.
Nel caso sia il viaggiatore ad annullare il viaggio il rimborso attraverso un
voucher è legittimo e incontestabile. Prendetelo e stop.